STATUTO E ATTO COSITUTIVO
Allegato "A" all'atto REp.n.ro 10045 Racc.n.ro 8597 STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE “FONDAZIONE ART. 32 ETS”
E’ costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata
“Fondazione Art. 32 ETS”, con sede nel Comune di Montefelcino.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fon-
dazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del
più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12
e seguenti del codice civile, del D.Lgs.117 del 2017e leggi
collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire uti-
li. La durata è illimitata.
Delegazioni ed uffici potranno essere istituite con delibera-
zione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via
accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fonda-
zione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento
della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione
stessa. L’ambito territoriale della Fondazione è quello regio-
nale.
La Fondazione, allo scopo di mantenere e ripristinare un ele-
vato standard di servizi in favore di tutta la collettività,
si propone di svolgere in via esclusiva o principale le se-
guenti attività di interesse generale (ai sensi dell’art. 5
del D.Lgs.117/2017):
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-
mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.
112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successi-
ve modificazioni.
La Fondazione inoltre può esercitare le seguenti attività di-
verse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di in-
teresse generale ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6
del D.Lgs.117/2017:
a) supporto e organizzazione di un sistema di servizi e inter-
venti che garantisca un percorso di vita idoneo a favore delle
persone con disabilità prive di adeguato sostegno dalla pro-
pria rete familiare, anche in futura prospettiva;
b) promozione e organizzazione di servizi di accoglienza, as-
sistenza e cura in strutture residenziali o semiresidenziali
quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio,
residenze protette, soggiorni di vacanza, favorendo il proces-
so di integrazione sociale delle persone disabili;c) promozione di incarichi di protezione giuridica di cui alla
normativa vigente quali il contratto di mantenimento, l'isti-
tuzione di vincoli di destinazione sui beni, il trust.
Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fon-
dazione prevalentemente a favore di terzi rispetto ai Fondato-
ri promotori, fondatori e sostenitori.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà rac-
cordare la propria attività, nell’ambito di iniziative nei
settori di cui al precedente art. 3, con quella dei Fondatori
Promotori, Fondatori e Sostenitori e di eventuali altri enti
aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione
ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo svilup-
po, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inol-
tre:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-
nanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza
l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mu-
tui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in
concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto
di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qual-
siasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con
Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed
utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo-
catrice, comodataria, o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi
di parte delle attività nonché di studi specifici e consulen-
ze;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche
e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indi-
rettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della
Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga op-
portuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi
anzidetti;
e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incon-
tri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o docu-
menti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire
un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei set-
tori di attività della Fondazione e il Pubblico;
f) erogare premi e borse di studio;
g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari
attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori
d’interesse della Fondazione;
h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento
dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche
con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi
in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto alperseguimento delle finalità istituzionali;
l) stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di
destinazione sui beni, trust.
È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da
quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente con-
nesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui
al presente articolo.
L’Autorità Competente vigila sull’attività della Fondazione ai
sensi dell’art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate.
I controlli e i poteri di cui all’art 25, 26 e 28 del Codice
Civile sono esercitati dall’Ufficio del Registro unico nazio-
nale del Terzo Settore ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs.117 del
2017.
Il patrimonio dell’ente è utilizzato per lo svolgimento delle
attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio è composto:
− dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in
denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impie-
gabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai
Fondatori Promotori;
− dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno
a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dal-
la stessa acquistati secondo le norme del presente Sta-
tuto;
− dalle elargizioni fatte da enti, escluse le amministra-
zioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30
marzo 2001 n. 165, o da privati con espressa destinazio-
ne a incremento del patrimonio;
− dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera
del Consiglio
Amministrazione, può essere destinata a
incremento del patrimonio;
− da eredità, donazioni e legati;
− da contributi dello Stato, delle regioni, di enti loca-
li, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati
al sostegno di specifici e documentati programmi realiz-
zati nell’ambito dei fini statutari;
− da contributi dell’Unione europea e di organismi inter-
nazionali;
Si dà atto che i conferimenti al patrimonio del Fondatore Pro-
motore COMUNE DI TERRE ROVERESCHE, amministrazione pubblica di
cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165, sono
inferiori ai conferimenti del Fondatore Promotore ART. 32 ON-
LUS A R.L.
Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il fun-
zionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei
suoi scopi ed è costituito da:−
conferimenti dei Fondatori e dei Sostenitori nelle forme
e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione a
norma dei successivi articoli 12 e 13;
− ricavi delle attività istituzionali, accessorie, stru-
mentali e connesse;
− entrate derivanti da prestazioni di servizi convenziona-
ti;
− proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attra-
verso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al rag-
giungimento degli obiettivi istituzionali;
− erogazioni liberali;
− entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a premi;
− altre entrate compatibili con le finalità sociali e di
promozione sociale.
− rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
− eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da
enti territoriali o da altri enti pubblici;
− eventuali altri contributi di terzi.
L’ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomi-
nate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, ammini-
stratori ed altri componenti degli organi associativi, anche
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di ge-
stione per la realizzazione delle attività istituzionali non-
ché delle altre attività quest’ultime strumentali, accessorie
e connesse di cui all’Art. 4, ovvero per l’aumento del patri-
monio.
La Fondazione riconosce le seguenti categorie di soggetti ac-
creditati presso di essa:
– Fondatori Promotori;
– Fondatori,
- Sostenitori.
Sono Fondatori Promotori il Comune di Terre Roveresche e laCooperativa Sociale Art.32 Onlus a r.l..
Possono divenire Fondatori, ammessi dai Fondatori Promotori a
sottoscrivere l’atto costitutivo o nominati tali con delibera
adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministra-
zione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e
gli enti che contribuiscano al Fondo di Gestione, nelle forme
e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Ammini-
strazione stesso ai sensi dell’art. 17 del presente Statuto.
Il regolamento dovrà stabilire la modalità di contribuzione al
Fondo di Gestione, che potrà essere definitiva o annuale a
rinnovo, e ne determinerà le eventuali scadenze e gli importi
minimi.
La contribuzione da parte dei Fondatori che hanno sottoscritto
l’Atto Costitutivo della Fondazione si intende in ogni caso
definitiva.
Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisi-
che o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condi-
videndo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla so-
pravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi sco-
pi mediante (i) conferimenti in denaro o titoli in misura non
inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di am-
ministrazione, (ii) conferimenti di beni, materiali o immate-
riali, e servizi; (iii) conferimento di attività professionali
di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non infe-
riore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di
Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione determinerà
con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei
Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla
Fondazione.
Sono sostenitori i soggetti che aderiscono sulla base di un
impegno pluriennale e che prestano l'attività prevista
dall'art. 2 della legge 266/1991 sul volontariato. La loro am-
missione è deliberata dal consiglio di amministrazione.
Eventuali conferimenti in denaro o titoli o beni materiali ef-
fettuati dai Sostenitori afferiscono al Fondo di Gestione del-
la Fondazione.
La qualifica di Fondatore (ad esclusione dei soli Fondatori
che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo) e di Sostenitore
dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato
regolarmente versato.
Possono altresì essere nominati Fondatori ovvero Sostenitori
anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici
o Privati o altre Istituzioni aventi sede all’Estero.
I Fondatori e i Sostenitori possono, con modalità non recanti
pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle at-
tività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai lo-
cali ed alle strutture funzionali della medesima.I Fondatori designano propri rappresentanti nel Consiglio di
Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione as-
sunta con la maggioranza di due terzi, l’espulsione dei Fonda-
tori e con la maggioranza semplice l’esclusione di Sostenitori
per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri
derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificati-
va e non tassativa:
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzio-
ni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione
con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non pa-
trimoniali.
Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo
anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali an-
che stragiudiziali.
Nel caso di espulsione dei Fondatori ed esclusione dei Soste-
nitori il Consiglio di Amministrazione da comunicazione al
soggetto interessato dell’avvio del procedimento, indicando le
ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed as-
segnando termine per l’inoltro di memorie e controdeduzioni;
scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione
valuta l’eventuale documentazione pervenuta e assume la deci-
sione definitiva.
I Fondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere
dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento del-
le obbligazioni assunte.
L’eventuale recesso da parte dei Fondatori e dei Sostenitori
dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con
preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e
di diritto alla base della decisione. Entro i successivi tren-
ta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di
Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuo-
vere le ragioni del recesso e ne da comunicazione al soggetto
interessato; ove questi confermi la decisione di recedere, il
recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo
giorno dalla data della comunicazione iniziale.
I Fondatori Promotori e i Fondatori che hanno sottoscritto
l’atto costitutivo non possono essere esclusi dalla Fondazio-
ne.
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;- il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti.
Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è
composto da sette membri:
a) un membro nominato dal Fondatore Promotore Comune di Terre
Roveresche;
b) quattro membri nominati dal Fondatore Promotore Cooperativa
Sociale Art. 32 Onlus a r.l.;
c) due membri nominati congiuntamente dai Fondatori;
I Fondatori si riuniscono al solo specifico fine di designare
i componenti del Consiglio di Amministrazione come sopra indi-
cato comunicando alla Fondazione la data delle relative assem-
blee – che decidono a maggioranza dei presenti, previa elezio-
ne del presidente e senza quorum costitutivo ed in unica con-
vocazione - e, in seguito e senza indugio, i risultati; in ca-
so di inerzia e decorsi 30 giorni dalla scadenza del Consiglio
di Amministrazione, la competenza alla nomina si intenderà
trasferita per intero in capo ai Fondatori Promotori.
I membri del Consiglio di Amministrazione esprimono voto capi-
tario e restano in carica due anni. I mandati dei consiglieri,
indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono
contemporaneamente allo scadere del biennio di durata del con-
siglio di amministrazione nella sua interezza. Il membro del
Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo,
non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Am-
ministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio
stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza
della carica di Consigliere, la Fondazione deve provvedere,
nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma e con le
medesime modalità, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i
che resterà in carica fino allo spirare del termine di durata
del Consiglio di Amministrazione. Alla scadenza del mandato i
membri del Consiglio di Amministrazione possono essere ricon-
fermati.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:
1) redigere e presentare ai Fondatori Promotori e ai Fondato-
ri, i quali potranno esprimere entro 30 giorni un parere non
vincolante, il bilancio annuale e la relazione accompagnatoria
e finanziaria;
2) redigere e presentare ai Fondatori Promotori e ai Fondato-
ri, i quali potranno esprimere entro 30 giorni un parere non
vincolante, la Relazione di Missione;
3) deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, le-
gati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di
immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme
ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
4) determinare, con apposito regolamento, i criteri in base ai
quali i soggetti di cui agli articoli 12 e 13 possono divenire Fondatori
e Sostenitori e procedere alla relativa nomina.
5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a so-
cietà di capitali, trust e fondazioni;
6) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
7) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
8) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri del Con-
siglio di Amministrazione, anche con facoltà di delega, fis-
sandone le attribuzioni;
9) nominare il Direttore Generale, stabilendone il compenso, i
compiti, la qualifica, la durata e la natura dell’incarico. Il
Direttore generale è responsabile operativo della Fondazione,
provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della
Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle sin-
gole iniziative, predisponendo mezzi e utilizzando strumenti
necessari per la loro concreta attuazione. Dà esecuzione, nel-
le materie di propria competenza, alle deliberazioni del Con-
siglio di amministrazione, nonché agli atti del Presidente.
Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Con-
siglio di amministrazione;
10) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal pre-
sente Statuto.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Consiglio di Amministra-
zione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre
membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti
nell’ambito dell’ordinaria amministrazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al
rimborso delle spese documentate, approvate dal Presidente; le
spese del Presidente sono rimborsate previa delibera del Con-
siglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire con apposito re-
golamento un gettone di presenza da corrispondere ai propri
membri entro i limiti fissati per i titolari di cariche elet-
tive dall’Art. 5, comma 5 Legge Legge 30 luglio 2010, n. 122 e
s.m.i.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Vice
Presidente e conferisce al proprio interno le deleghe alle
funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni
ulteriore delega che si renda opportuno conferire.
I Consiglieri esercitano in piena autonomia i poteri che ad
essi competono. I componenti gli organi dell'amministrazione
rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio
delle proprie funzioni. Essi sono tenuti alla riservatezza in
ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento
della Fondazione nonché ad un comportamento riservato e ri-
spettoso privo di manifestazioni polemiche. La disposizione
non riguarda le notizie fornite a fini di pubblicizzazione
dell'attività della Fondazione purchè queste non attengano
all'attività di gestione economica.
L'inottemperanza alle disposizioni di cui sopra è considerato
motivo di revoca per giusta causa per cui il Consigliere puòessere revocato dal C.d.A. su proposta del Presidente. La re-
voca può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione,
anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è
dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a ti-
tolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla
mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzio-
ne dell'incarico di amministrazione nella presente società co-
me accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia
all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dal-
la revoca senza giusta causa.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di
propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi mem-
bri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con alme-
no tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno
ventiquattro ore prima.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno
della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indi-
care anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può
stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima
convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con
la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda
convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero de-
gli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione
la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei
membri nominati dai Fondatori Promotori.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum
stabiliti dal presente statuto.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal
Presidente e dal segretario, designato dal Presidente
all’inizio della seduta fra i Consiglieri; il verbale è steso
su apposito libro da tenersi con le modalità previste per
l’omologo libro delle società per azioni.
l Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consi-
glio di Amministrazione ed è nominato tra i membri dal Consi-
glio di Amministrazione stesso a maggioranza assoluta. Egli ha
la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.
Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o
giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari
per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della
Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice
Presidente.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti,
Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi,
anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, con-
venzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.Il Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:
– provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della
Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle sin-
gole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per
la loro concreta attuazione;
– dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Ammini-
strazione e ai propri atti.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito
dal Vice Presidente.
Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione
ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nomi-
nati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e
giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere partico-
larmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata
professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Con-
siglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in
merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra
questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne ri-
chieda espressamente il parere per definire gli aspetti cultu-
rali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.
I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro an-
ni e sono confermabili. L’incarico può cessare per dismissio-
ni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convoca-
zione del Presidente della Fondazione.
Il Presidente onorario può essere nominato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, su proposta del Consiglio di
Amministrazione per eccezionali meriti acquisiti in favore
della Fondazione Art. 32 – ETS.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina il
soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tra per-
sone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, il quale
può essere una persona fisica oppure un collegio. Nel caso di
un collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e di
due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei
conti è eletto dal collegio stesso tra i suoi membri.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti con-
trolla e vigila sull’amministrazione della Fondazione, effet-
tua verifiche di cassa, accerta la regolare tenuta delle
scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio
consuntivo alle risultanze delle scritture contabili. Può par-
tecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione. Il soggetto incaricato resta in carica 4 anni
e può essere riconfermato.
I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti
tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.
Le cariche nell’ambito della Fondazione, comunque denominate,
non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o
decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall’autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicem-
bre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli ef-
fetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi
gli effetti della riabilitazione:
− a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme
che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobi-
liare, assicurativa e delle norme in materia di mercati
e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
− alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo
XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16
marzo 1942, n° 267;
− alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per
un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la
fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine
pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un de-
litto;
d) sono stati condannati per reati in materia tributaria,
nonché per qualunque delitto non colposo;
e) sono stati condannati ad una delle pene di cui alla let-
tera c) con sentenza che applica la pena su richiesta
delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.
I componenti gli organi della Fondazione devono portare a co-
noscenza dell’organo di appartenenza la sussistenza di situa-
zioni che possano assumere rilevanza ai fini dalla permanenza
del predetto requisito di onorabilità.
L’organo competente, sulla base delle informazioni fornite
dall’interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre
30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia de-
gli interessi e dell’immagine della Fondazione.
Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla
base della quale l’organo stesso provvede alla verifica dei
suddetti requisiti.
Non possono ricoprire la carica di Presidente, di componente
il Consiglio di Amministrazione e di Revisore della Fondazione:
a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti
previsti dall’art. 7 dello Statuto;
b) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino
al secondo grado incluso dei componenti degli organi
della Fondazione;c) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il co-
niuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo
grado e affini fino al secondo grado inclusi;
d) coloro che sono membri del Parlamento nazionale, del
Parlamento europeo o del Governo, o che ricoprono la ca-
rica di assessore o consigliere regionale;
e) coloro che ricoprono una delle seguenti cariche: consi-
gliere di amministrazione e presidente delle aziende
speciali;
f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il
direttore sanitario delle aziende sanitarie e ospedalie-
re;
g) i segretari e i direttori generali comunali, provinciali
e regionali nonché gli amministratori e dirigenti delle
società controllate dai predetti Enti;
h) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di
partito e/o movimento politico a livello nazionale, re-
gionale, provinciale e comunale;
i) coloro che esercitino funzioni di indirizzo, amministra-
zione e controllo in uno dei soggetti cui lo Statuto at-
tribuisce il potere di designazione dei componenti gli
organi della Fondazione, ovvero abbiano con tali sogget-
ti rapporti di dipendenza o di collaborazione anche a
tempo determinato;
j) coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo,
amministrazione, controllo e direzione in altre fonda-
zioni di origine bancaria;
k) coloro che all’atto della nomina, si trovino in una del-
le situazioni previste dall’art. 9, 2° comma;
l) coloro che abbiano ricoperto, o che siano stati candida-
ti a ricoprire, nei 24 mesi precedenti una delle cariche
di cui al precedente comma 1, lettere d), e), f), g) e
h). Non possono essere nominati Presidente e Vice Presi-
denti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di
impegno a non candidarsi, durante l’esercizio della ca-
rica e nell’anno successivo alla sua cessazione, per
l’assunzione di incarichi di cui al precedente comma 1,
lettere d), e), f) g) e h).
L’ente deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di am-
ministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in
modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo
di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Orga-
no di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni deglieventuali altri organi associativi, tenuti a cura
dell’organo cui si riferiscono.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della
Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del
competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del
Terzo Settore, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del
D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devo-
luto ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fon-
dazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad
inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o se-
condo le disposizioni previste dal D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82,
decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli
atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza
o in difformità del parere sono nulli.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le
disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs.n. 117 del 3 luglio
2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e
regionale in materia.
In deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima no-
mina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è ef-
fettuata in sede di atto costitutivo.
La Fondazione riconosce le seguenti categorie di soggetti ac-
creditati presso di essa:
– Fondatori Promotori;
– Fondatori,
- Sostenitori.